SUPERBONUS DEL 110% E LE VERIFICHE AL 30 SETTEMBRE SUI LAVORI ESEGUITI AL 30%

 

Nel 2022 alcune agevolazioni sugli immobili termineranno

 

La data del 30 settembre rappresenta una scadenza importante per i proprietari delle villette e case unifamiliari che vogliono sfruttate il superbonus del 110%, che scade al 31 dicembre 2022. La norma pone come requisito obbligatorio la realizzazione dei lavori, nella misura almeno del 30% dell’intervento complessivo, entro il 30 settembre 2022. I soggetti che non riusciranno a soddisfare tale requisito potranno detrarre le sole spese al 110% effettuate entro il 30 giugno 2022.

 

La categoria di lavorazioni non è rilevante; la percentuale del 30% potrà essere raggiunta anche solo con spese riferite ad una sola categoria di agevolazioni o, più in generale di lavori compresi in altre agevolazioni non superbonus (50%, 65%), fermo restando il necessario completamento di tutte le opere come previste dal procedimento edilizio.

 

Raggiungimento dei lavori al 30%

Il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di uno stato avanzamento lavori (SAL) il cui importo, inclusa la quota parte delle spese tecniche afferenti, sia almeno uguale o superiore al 30% degli interventi previsti nel titolo/i edilizi (CILA – CILAS o PdC o SCIA in sostituzione del PdC per interventi di demolizione e ricostruzione) e dai contratti d’appalto. Esso potrà essere accompagnato, se il Direttore Lavori lo riterrà opportuno, dai seguenti documenti:

- libretto delle misure (documento di contabilità dei lavori pubblici che consente di accertare le quantità di lavoro eseguite dall’impresa affidataria), comprovante l’effettivo avanzamento superiore al 30% dell’intervento complessivo;

- documentazione fotografica;

- informazioni utili a un’eventuale verifica ex post da parte dei soggetti autorizzati per legge.

Il SAL dovrà essere redatto in tempo utile in relazione ai limiti della scadenza prevista e potrà esserne attestata la data certa mediante utilizzo di mezzi idonei (esempio: invio di PEC all’ impresa e al Committente, apposizione di marca temporale, ecc.).

Nella determinazione del SAL occorre tenere conto dei seguenti criteri:

La Sottosegretaria al Ministero dell’Economia ha spiegato che bisogna aver ultimato almeno il 30% dell’intervento complessivamente preventivato e non è sufficiente aver solo pagato la relativa fattura di spesa.

I contribuenti che non riusciranno a soddisfare tale requisito, potranno detrarre le sole spese al 110% effettuate entro il 30 giugno 2022.

 

Dal 20 agosto le cessioni dei crediti con meno vincoli

Dal 20 agosto sono diventate operative le semplificazioni contenute nel D.L 73, convertito nella Legge 122/2022, che cancellano il vincolo del 1° maggio sulle cessioni dei crediti a tutte le partite Iva, inclusi quelli datati 2021. E’ stato così eliminato il paletto introdotto con il primo decreto Aiuti in fase di conversione in legge. In quell’occasione, Governo e Parlamento hanno aperto le cessioni dei bonus a imprese e professionisti ma avevano lasciato immutato il riferimento alle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022 in poi, con il risultato che professionisti e imprese hanno continuato ad avere crediti ante maggio 2022 ancora incagliati e di fatto inutilizzabili ai fini di una loro possibile monetizzazione.

L’eliminazione del blocco temporale al 1° maggio dovrebbe consentire di rimettere in moto la macchina dei crediti e degli sconti in fattura ceduti a terzi.

 

I bonus in scadenza per fine anno 2022

A fine 2022 scade il bonus barriere architettoniche al 75% (in cinque rate annuali), varato dalla legge di Bilancio 2022, può essere utilizzato per tutti gli interventi di rimozione delle barriere: ascensori, montascale, piattaforme elevatrici, rampe, ma anche adeguamenti di servizi igienici, impianti elettrici e domotici.

Per il bonus facciate al 60%, che la L. di Bilancio ha archiviato la percentuale di sconto più pesante (al 90%), la detrazione è ammessa per le spese documentate e sostenute nel 2022 e dal 2023 non è più prevista. In alternativa le facciate potranno ancora essere interessate alla riqualificazione totale dell’edificio in ambito ecobonus.

 

I controlli dell’Agenzia delle Entrate

I controlli sui bonus edilizi da parte dell’Agenzia delle Entrate sono previsti nello schema di convenzione per il triennio 2022-2024 tra Ministero dell’Economia (Mef) e agenzie fiscali (Entrate e Riscossione).

La convenzione che verrà sottoscritta con il Ministero, prevede una procedura di controllo preventivo (nel 2022 sul 60% delle domande) articolata in tre fasi:

1 controlli di coerenza interna dei dati presenti nelle comunicazioni inviate dai contribuenti;

2 esecuzione, entro cinque giorni dall’arrivo delle comunicazioni, delle verifiche preventive basate su indicatori di rischio predefiniti, sospendendo per 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di anomalia;

3 verifica puntuale delle comunicazioni sospese, con eventuale annullamento di quelle rispetto alle quali vengono confermarti i profili di anomalia.

Emerge così dalla convenzione la rilevanza “preliminare” delle comunicazioni inviate di cessione del credito e di opzione per lo sconto in fattura, le quali saranno immediatamente verificate.

 

Tavola riassuntiva degli interventi 110%

 

INTERVENTI TRAINANTI

Sono rappresentati dagli specifici interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento del rischio sismico individuati dai commi 1 e 4 dell’art. 119 in esame

 

DETRAZIONE

MASSIMA

 

Isolamento termico superfici opache verticali / orizzontali / inclinate che interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente con accesso autonomo, nel rispetto dei requisiti di trasmittanza tecnica

Spesa massima € 50.000

se singola unità immobiliare o

unità indipendente e con accesso autonomo di edificio plurifamiliare

spesa massima € 40.000

per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, fino a 8 unità

Spesa massima € 30.000

per il numero delle unità immobiliari

dell’edificio, oltre le 8 unità

Interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

- impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013 ovvero a pompa di calore, inclusi gli impianti

ibridi o geotermici;

- impianti di microcogenerazione o a collettori solari;

- allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE

 

 

spesa massima € 20.000

per il numero delle unità immobiliari

dell’edificio, fino a 8 unità

 

spesa massima € 15.000

per il numero delle unità immobiliari

dell’edificio, oltre le 8 unità

Interventi su:

- edifici unifamiliari;

- unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

- impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici;

- impianti di microcogenerazione o a collettori solari;

- caldaie a biomassa con prestazioni almeno pari a quelle per la classe 5 stelle di cui al DM n. 186/2017, esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE;

- allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spesa massima € 30.000

per la singola unità immobiliare

 

 

INTERVENTI TRAINANTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ANTISISMICO

 

DETRAZIONE

MASSIMA

 

Interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, DL n. 63/2013, ossia interventi per la messa in sicurezza statica degli edifici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR:

- con procedure autorizzatorie iniziate dopo l’1.1.2017;

- nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici eseguiti congiuntamente ai predetti interventi.

Spesa massima € 96.000

se singola unità immobiliare

 

 

Spesa massima € 96.000

Per il numero delle unità dell’edificio per gli interventi sulle parti comuni

Acquisto delle c.d. “case antisismiche”, di cui al art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, ossia di unità immobiliari parte di edifici in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di un’impresa di costruzione / ristrutturazione che entro 18

mesi dal termine dei lavori provvede alla rivendita.

 

 

 

Spesa massima € 96.000

 

INTERVENTI TRAINATI

Sono gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% esclusivamente nel caso in cui gli stessi sono eseguiti congiuntamente e contestualmente ad un intervento “trainante”

 

DETRAZIONE

MASSIMA

 

Interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL n. 63/2013 (c.d. “ecobonus”)

spesa massima prevista per ciascun intervento dall’art. 14, DL n. 63/2013

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013, c.d. “colonnine di ricarica”, compresi i costi per l’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW

 

 

spesa massima € 3.000

per singolo intervento

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93, con cessione dell’energia non auto-consumata in sito / non condivisa per l’autoconsumo al GSE

pesa massima € 48.000

per singola unità immobiliare

e massimo € 2.400 per ogni kW di

potenza nominale dell’impianto

(€ 1.600 per kW se ristrutturazione)

Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati in impianti solari fotovoltaici agevolati

spesa massima € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo

 

 

 

23/08/2022

 

www.studioansaldi.it

 

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